Legislazioni di protezione delle vittime

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GERMANIA

La Germania dispone di un’incriminazione della tratta di persone. Tuttavia la definizione data si limita allo sfruttamento della prostituzione altrui e non prende in considerazione lo sfruttamento economico.

La schiavitù economica è ridotta ad una violazione delle leggi tedesche del lavoro. Infatti, solamente il Codice del lavoro sanziona lo sfruttamento economico degli stranieri.

La nozione di tratta di persone a fini disfruttamento sessuale è definita nel Codice penale tedesco.

L’articolo 180b, relativo alla tratta di persone, reprime il fatto di costringere o incitare una persona a prostituirsi abusando della sua situazione di vulnerabilità e di sconforto legata al suo soggiorno in un paese straniero.

L’articolo 181 definisce la tratta aggravata come il fatto di costringere o incitare una persona a prostituirsi, o il fatto di reclutare una persona a fin di prostituzione, ricorrendo alla forza, alla violenza o alla menzogna o abusando della vulnerabilità di questa persona.

Altri articoli del Codice penale condannano delle situazioni inerenti alla tratta a fin di sfruttamento sessuale, come per esempio lo sfruttamento della prostituzione (art. 180a), il prossenetismo (art. 181a), il sequestro (art. 177), la coercizione sessuale (art. 178), gli abusi sessuali su persone incapaci di difendersi (art. 179) o lo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 180).

Il governo tedesco considera la tratta di persone come un problema di lotta contro la criminalità organizzata e l’immigrazione clandestina.

In teoria qualsiasi persona in situazione irregolare viene espulsa, comprese le vittime della tratta. Queste ultime, tuttavia, possono ottenere un permesso di soggiorno temporaneo nel caso in cui decidono di sottrarsi alla prostituzione coatta e di collaborare con la Giustizia.

In alcuni Landër, delle circolari amministrative interne concedono alle vittime un periodo di quattro settimane (il Duldung) durante il quale possono lasciare il territorio tedesco. Durante questo periodo, le vittime possono decidere se denunciare i trafficanti o preparare il ritorno al loro paese d’origine. Se espirate le quattro settimane non hanno né sporto denuncia, né lasciato la Germania, vengono espulse.

La denuncia permette di ottenere un’autorizzazione di soggiorno valida per il tempo del procedimento penale (articolo 5 della legge sugli stranieri).

Non si tratta di un permesso di soggiorno, ma piuttosto di una sospensione dell’espulsione per il pubblico interesse. Questo differimento dell’espulsione dipende dall’utilità della vittima nella procedura giudiziaria. In questo periodo le vittime non sono autorizzate a lavorare. Viene loro applicata la legge sulle prestazioni accordate ai rifugiati e non già la legge federale sull’assistenza sociale. Tali prestazioni sono inferiori agli aiuti sociali del 20, 25%.

L’assistenza medica è anch’essa ridotta.

Quando il processo si conclude, la vittima deve partire. L’articolo 54 della legge sul soggiorno degli stranieri prevederebbe la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno alle vittime-testimoni per le quali un ritorno al paese d’origine comporterebbe un grave rischio di vita. Ma solo una ridottissima percentuale delle vittime ha ottenuto tale permesso.

Così, numerose persone scappano e vivono nella clandestinità in Germania o in un altro paese della zona Schengen. Altre cercano di sposarsi per poter restare legalmente in Germania. Il matrimonio, comunque, permette di ottenere un titolo di soggiorno definitivo solo dopo quattro anni di vita comune. Questa situazione vulnerabilizza ulteriormente le vittime.

Alcuni Landër hanno istituito delle commissioni di coordinazione sulla tratta di persone (Farchkommission Frauenhandel).

Questi organismi riuniscono le ONG, le autorità giudiziarie e di polizia e i servizi sociali. Il loro obiettivo è quello di coordinare le azioni in materia di tratta delle donne e di avanzare delle raccomandazioni al Governo.

Quando una vittima sporge denuncia e la polizia ritiene che essa sia in pericolo, la vittima può entrare in un programma di protezione. I centri sociali garantiscono alle vittime l’assistenza e la protezione.

 

 


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Tel. 00 33 (0)1 44 52 88 90 -- Fax. 00 33 (0)1 44 52 89 09
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