Legislazioni di protezione delle vittime

[ Albania ] -- [ Austria ] -- [ Belgio ] -- [ Bulgaria ] -- [ Italia ] -- [ Francia ] -- [ Germania ] -- [ Grecia ]
[ Lituania ] -- [ Moldavia ] -- [ Romania ] -- [ Russia ] -- [ Ucraina ] -- [ Ungheria ]

AUSTRIA

La tratta di esseri umani ai fini della prostituzione č specificatamente punita dall'articolo 217 del Codice penale.

Il primo comma dell'articolo 217 sanziona il reclutamento o il sequestro di una persona ai fini della prostituzione in un paese straniero indipendentemente dal fatto che la persona si fosse o meno prostituita prima. La tratta ai fini della prostituzione č punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Il ricorso alla frode, alle minacce o alla forza per ottenere dei profitti economici costituiscono circostanze aggravanti, punite con la reclusione per dieci anni.

Nessun articolo condanna specificamente la tratta di esseri umani a fini diversi da quelli della prostituzione (schiavitù domestica, sfruttamento economico, o anche strip-tease e animazione in discoteche).

Il Codice penale austriaco, tuttavia, reprime la schiavitů.

L'articolo 104 stabilisce :

" 'E punito con la reclusione da dieci a venti anni chiunque fa commercio di schiavi e " Chiunque incita alla servitů di una persona o la riduce in una condizione analoga alla schiavitů……. "

Diversamente dall'articolo 217, l'articolo 104 č applicabile a tutti i casi di tratta di esseri umani.

Nel luglio 2000, č stato introdotto l'articolo 105 nella legge sugli stranieri per reprimere lo sfruttamento economico di uno straniero e l'abuso della sua situazione vulnerabile.

.

 

 


-- Contatto: Victims of trafficking - c/o CCEM - 31, rue des Lilas - 75019 Paris - France --
Tel. 00 33 (0)1 44 52 88 90 -- Fax. 00 33 (0)1 44 52 89 09
Email: info@victims-of-trafficking.org


[ Attualità ] -- [ Chi siamo ] -- [ Definizione della tratta ]
[ Presentazione della problematica ] -- [ Legislazioni per paese ]
[ Protezione delle vittime ] -- [ Documentazione ] -- [ Lista delle assoziazoni ]