La tratta di esseri umani ai fini della prostituzione č specificatamente
punita dall'articolo 217 del Codice penale.
Il primo comma dell'articolo 217 sanziona il reclutamento o il
sequestro di una persona ai fini della prostituzione in un paese
straniero indipendentemente dal fatto che la persona si fosse
o meno prostituita prima. La tratta ai fini della prostituzione
č punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Il ricorso alla frode, alle minacce o alla forza per ottenere
dei profitti economici costituiscono circostanze aggravanti, punite
con la reclusione per dieci anni.
Nessun articolo condanna specificamente la tratta di esseri umani
a fini diversi da quelli della prostituzione (schiavitù
domestica, sfruttamento economico, o anche strip-tease e animazione
in discoteche).
Il Codice penale austriaco, tuttavia, reprime la schiavitů.
L'articolo 104 stabilisce :
" 'E punito con la reclusione da dieci a venti anni chiunque
fa commercio di schiavi e " Chiunque incita alla servitů di
una persona o la riduce in una condizione analoga alla schiavitů…….
"
Diversamente dall'articolo 217, l'articolo 104 č applicabile
a tutti i casi di tratta di esseri umani.
Nel luglio 2000, č stato introdotto l'articolo 105 nella legge
sugli stranieri per reprimere lo sfruttamento economico di uno
straniero e l'abuso della sua situazione vulnerabile.