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Legislazioni
di lotta contro la tratta degli esseri umani e protezione delle
vittime
Belgio
Nel 1992, il Parlamento belga ha costituito una
commissione dinchiesta incaricata di elaborare una politica
strutturale per la repressione e labolizione della tratta
di persone e della pedopornografia. Sulla base dei lavori e delle
raccomandazioni della commissione parlamentare, il 13 aprile 1995,
il legislatore belga ha adottato una legge sulla disciplina della
repressione della tratta di persone e della pornografia infantile.
La legge belga reprime la tratta internazionale
di persone, la tratta degli uomini, delle donne e dei bambini a
fini di sfruttamento.
Larticolo 1 di questa legge in base allarticolo
77 bis della legge del 15 dicembre 1980 relativa allingresso,
il soggiorno, linsediamento e lallontanamento degli
stranieri, introduce linfrazione della tratta degli stranieri
in generale.
Larticolo 77 bis reprime il fatto di contribuire "
in qualunque modo, direttamente o attraverso un intermediario, allingresso
o al soggiorno nel Regno di uno straniero, e a tal fine :
1° ricorre contro lo straniero, direttamente o indirettamente,
allinganno, alla violenza, alle minacce o a qualunque forma
di coercizione ;
2° o abusa della situazione particolarmente vulnerabile
nella quale si trova lo straniero a causa della sua situazione
amministrativa illegale o precaria, di una gravidanza, di una
malattia, di uninfermità o di una deficienza fisica
o mentale ;
è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
munta da cinquecento a venticinquemila franchi ".
Il reato è aggravato quando costituisce lattività
abituale, principale o accessoria di unorganizzazione.
Un paragrafo 1bis è stato recentemente introdotto nellarticolo
77bis. Questo nuovo paragrafo condanna chiunque, direttamente o
tramite un intermediario, abusa della situazione particolarmente
vulnerabile nella quale si trova uno straniero, a causa della sua
situazione amministrativa illegale o precaria, attraverso la vendita,
laffitto o la messa a disposizione di camere o qualsiasi altro
locale ai fini di realizzare un profitto sproporzionato.
La legge del 1995 e il decreto reale del 16 giugno 1995 hanno incaricato
il Centre pour
l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme (Centro
per le Pari Opportunità e la Lotta contro il Razzismo) di
occuparsi della promozione, del coordinamento e del controllo della
politica di lotta contro la tratta internazionale.
Questi testi legali sono anche allorigine della Cellula interdipartimentale
di coordinamento della lotta contro la tratta internazionale di
persone. Questo organismo raggruppa i rappresentanti di diversi
ministeri, del Collegio dei Procuratori generali e dei Magistrati,
della Polizia, dellUfficio degli stranieri e del Centro per
le Pari Opportunità e la Lotta contro il Razzismo.
La Cellula coordina lazione dei diversi dipartimenti coinvolti
nella lotta contro la tratta, valuta i risultati ottenuti, diffonde
le informazioni del Centro per le Pari Opportunità e formula
delle proposte e delle raccomandazioni per migliorare la lotta contro
la tratta.
Tre centri daccoglienza e daccompagnamento sono stati
associati al programma di protezione e assistenza delle vittime
della tratta : Pag-Asa a Bruxelles, Surya in Vallonia
e Payoke nelle Fiandre. Il centro per le Pari Opportunità
è responsabile del coordinamento dei tre centri specializzati.
Questi centri garantiscono laccompagnamento giuridico, amministrativo,
sociale e medico delle vittime.
Come previsto dalla circolare del 7 luglio 1994 e della circolare
del 13 gennaio 1997, i tre centri possono introdurre le domande
di permesso di soggiorno temporaneo a favore delle vittime della
tratta. Attualmente una nuova circolare è stata proposta
ai Ministri per migliorare la procedura
Questo permesso di soggiorno è rilasciato dalle autorità
belghe a condizione che le vittime decidano di collaborare con la
giustizia e di essere assistite da un centro di accoglienza specializzato.
Il rilascio del permesso di soggiorno si svolge in tre fasi legate
allo svolgimento della procedura giudiziaria.
Prima fase : un ordine di espulsione di 45 giorni è
rilasciato alle vittime che escono dalla situazione di sfruttamento
legato alla tratta di persone e che si rivolgono a un servizio
di accoglienza specializzato. Durante questo periodo, le vittime
possono decidere se collaborare o meno con la Giustizia. Le vittime
hanno lobbligo di essere seguite da un centro di accoglienza
specializzato.
Seconda fase: una dichiarazione dingresso di tre mesi
è rilasciata alle vittime che collaborano con la Giustizia
attraverso la denuncia dei trafficanti o con dichiarazioni su
questi ultimi e sulle loro attività. Durante questa fase,
le vittime devono continuare ad essere seguite da un centro di
accoglienza specializzato. Le vittime possono ottenere un permesso
di lavoro provvisorio.
Terza fase : uniscrizione di sei mesi nel registro degli
stranieri, rinnovabile, viene rilasciata quando il Procuratore
conferma che la denuncia o la dichiarazione ha permesso di istruire
un processo per tratta di persone, che tale processo è
in corso e che la persona è stata effettivamente vittima
di tratta.
La vittima può introdurre una domanda di permesso di soggiorno
a tempo indeterminato quando il trafficante è assegnato
davanti a un tribunale, cioè quando il contributo dello
straniero è stato rilevante per la procedura.
Nessun testo legislativo è previsto nel caso in cui il processo
non si concludesse con la condanna del trafficante. La logica del
sistema dovrebbe prevedere lespulsione dello straniero, ma
la realtà è diversa. Ogni caso, infatti, è
esaminato individualmente tenendo conto della situazione di ciascuna
vittima e delle possibilità di integrazione in Belgio.
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