Legislazioni di lotta contro la tratta degli esseri umani e protezione delle vittime

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Belgio

Nel 1992, il Parlamento belga ha costituito una commissione d’inchiesta incaricata di elaborare una politica strutturale per la repressione e l’abolizione della tratta di persone e della pedopornografia. Sulla base dei lavori e delle raccomandazioni della commissione parlamentare, il 13 aprile 1995, il legislatore belga ha adottato una legge sulla disciplina della repressione della tratta di persone e della pornografia infantile.

La legge belga reprime la tratta internazionale di persone, la tratta degli uomini, delle donne e dei bambini a fini di sfruttamento.

L’articolo 1 di questa legge in base all’articolo 77 bis della legge del 15 dicembre 1980 relativa all’ingresso, il soggiorno, l’insediamento e l’allontanamento degli stranieri, introduce l’infrazione della tratta degli stranieri in generale.

L’articolo 77 bis reprime il fatto di contribuire " in qualunque modo, direttamente o attraverso un intermediario, all’ingresso o al soggiorno nel Regno di uno straniero, e a tal fine :

1° ricorre contro lo straniero, direttamente o indirettamente, all’inganno, alla violenza, alle minacce o a qualunque forma di coercizione ;

2° o abusa della situazione particolarmente vulnerabile nella quale si trova lo straniero a causa della sua situazione amministrativa illegale o precaria, di una gravidanza, di una malattia, di un’infermità o di una deficienza fisica o mentale ;
è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la munta da cinquecento a venticinquemila franchi "
.

Il reato è aggravato quando costituisce l’attività abituale, principale o accessoria di un’organizzazione.

Un paragrafo 1bis è stato recentemente introdotto nell’articolo 77bis. Questo nuovo paragrafo condanna chiunque, direttamente o tramite un intermediario, abusa della situazione particolarmente vulnerabile nella quale si trova uno straniero, a causa della sua situazione amministrativa illegale o precaria, attraverso la vendita, l’affitto o la messa a disposizione di camere o qualsiasi altro locale ai fini di realizzare un profitto sproporzionato.

La legge del 1995 e il decreto reale del 16 giugno 1995 hanno incaricato il Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme (Centro per le Pari Opportunità e la Lotta contro il Razzismo) di occuparsi della promozione, del coordinamento e del controllo della politica di lotta contro la tratta internazionale.


Questi testi legali sono anche all’origine della Cellula interdipartimentale di coordinamento della lotta contro la tratta internazionale di persone. Questo organismo raggruppa i rappresentanti di diversi ministeri, del Collegio dei Procuratori generali e dei Magistrati, della Polizia, dell’Ufficio degli stranieri e del Centro per le Pari Opportunità e la Lotta contro il Razzismo.

La Cellula coordina l’azione dei diversi dipartimenti coinvolti nella lotta contro la tratta, valuta i risultati ottenuti, diffonde le informazioni del Centro per le Pari Opportunità e formula delle proposte e delle raccomandazioni per migliorare la lotta contro la tratta.

Tre centri d’accoglienza e d’accompagnamento sono stati associati al programma di protezione e assistenza delle vittime della tratta : Pag-Asa a Bruxelles, Surya in Vallonia e Payoke nelle Fiandre. Il centro per le Pari Opportunità è responsabile del coordinamento dei tre centri specializzati.

Questi centri garantiscono l’accompagnamento giuridico, amministrativo, sociale e medico delle vittime.
Come previsto dalla circolare del 7 luglio 1994 e della circolare del 13 gennaio 1997, i tre centri possono introdurre le domande di permesso di soggiorno temporaneo a favore delle vittime della tratta. Attualmente una nuova circolare è stata proposta ai Ministri per migliorare la procedura
Questo permesso di soggiorno è rilasciato dalle autorità belghe a condizione che le vittime decidano di collaborare con la giustizia e di essere assistite da un centro di accoglienza specializzato.
Il rilascio del permesso di soggiorno si svolge in tre fasi legate allo svolgimento della procedura giudiziaria.

Prima fase : un ordine di espulsione di 45 giorni è rilasciato alle vittime che escono dalla situazione di sfruttamento legato alla tratta di persone e che si rivolgono a un servizio di accoglienza specializzato. Durante questo periodo, le vittime possono decidere se collaborare o meno con la Giustizia. Le vittime hanno l’obbligo di essere seguite da un centro di accoglienza specializzato.

Seconda fase: una dichiarazione d’ingresso di tre mesi è rilasciata alle vittime che collaborano con la Giustizia attraverso la denuncia dei trafficanti o con dichiarazioni su questi ultimi e sulle loro attività. Durante questa fase, le vittime devono continuare ad essere seguite da un centro di accoglienza specializzato. Le vittime possono ottenere un permesso di lavoro provvisorio.

Terza fase : un’iscrizione di sei mesi nel registro degli stranieri, rinnovabile, viene rilasciata quando il Procuratore conferma che la denuncia o la dichiarazione ha permesso di istruire un processo per tratta di persone, che tale processo è in corso e che la persona è stata effettivamente vittima di tratta.
La vittima può introdurre una domanda di permesso di soggiorno a tempo indeterminato quando il trafficante è assegnato davanti a un tribunale, cioè quando il contributo dello straniero è stato rilevante per la procedura.

Nessun testo legislativo è previsto nel caso in cui il processo non si concludesse con la condanna del trafficante. La logica del sistema dovrebbe prevedere l’espulsione dello straniero, ma la realtà è diversa. Ogni caso, infatti, è esaminato individualmente tenendo conto della situazione di ciascuna vittima e delle possibilità di integrazione in Belgio.

 


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Tel. 00 33 (0)1 44 52 88 90 -- Fax. 00 33 (0)1 44 52 89 09
Email: info@victims-of-trafficking.org


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