Schiavitù e tratta di esseri umani: definizioni

Le definizioni legali

La prima definizione internazionale della tratta è stata adottata il 6 ottobre 2000 dal Comitato Speciale delle Nazioni Unite, incaricato dell'elaborazione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità transnazionale relativo alla tratta di esseri umani.

L’articolo 3 del Protocollo volto a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e di bambini, enuncia la seguente definizione*  :

" a) la tratta di persone designa il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza, attraverso la minaccia o il ricorso alla forza o ad altre forme di coercizione, attraverso il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, o attraverso l’offerta o l’accettazione di pagamenti o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che esercita un’autorità su di un’altra ai fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, al meno, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o le pratiche analoghe alla schiavitù, la servitù o il prelievo di organi ;

b) il consenso della vittima della tratta di persone al tipo di sfruttamento, di cui al comma a) del presente articolo, è indifferente quando si ricorre ad uno dei mezzi enunciati (nella definizione) ;

il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di un minore a fini di sfruttamento sono considerati tratta di persone anche se non vi è ricorso ad alcun mezzo enunciato al comma a) del presente articolo ;

c) il termine minore designa una persona al di sotto dei 18 anni. "

*traduzione non ufficiale

Prima dell’elaborazione di questa Convenzione, si sono sviluppate diverse definizioni della tratta di esseri umani.

 

La Convenzione internazionale del 25 settembre 1926 relativa all’abolizione della schiavitù definisce la schiavitù come " lo stato o condizione di un individuo sul quale sono esercitati gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di questi " (articolo 1, § 1)

Questa stessa Convenzione, nella sottosezione 2 dell’articolo 1, definisce la tratta di schiavi come ogni atto di cattura o di cessione di un individuo al fine di ridurlo in schiavitù ; ogni atto di cessione attraverso la vendita o lo scambio di uno schiavo acquisito al fine di venderlo o di scambiarlo, così come ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi.

La Convenzione Europol del 1995 parla della tratta di esseri umani come il fatto di sottomettere una persona al potere reale e illegale di altre persone, ricorrendo a violenze o minacce o abusando di un rapporto di autorità o di stratagemmi in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenze sessuali nei confronti di minori o al commercio legato all’abbandono di minori.

 

Altre definizioni

L’OSCE in " Trafficking in Human Beings : implications for OSCE ", definisce la tratta come ogni azione, ivi compresi il reclutamento, il rapimento, il trasporto, la vendita, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, attraverso minacce o l’uso della forza, dell’inganno, della coercizione o della servitù per debiti, volta a ridurre o detenere delle persone, pagate o no, in uno stato di servitù involontaria, per un lavoro forzato o per sottometterla a dei creditori, in una comunità diversa da quella di origine.

Per l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni si ha un caso di tratta di esseri umani quando :

  • un migrante è ingaggiato in maniera illecita (rapito, venduto o semplicemente reclutato) e/o trasferito all’interno delle frontiere nazionali o verso un paese straniero ;

  • degli intermediari (trafficanti) ne traggono un profitto economico o di altro tipo, a qualunque stadio essi intervengano, attraverso l’inganno, la coercizione e/o altre forme di sfruttamento, in condizioni che violano i diritti fondamentali dei migranti.

Il GAATW (Global Alliance Against Trafficking in Women), l’International Human Rights Law Group e la Foundation Against Trafficking in Women (STV), in cooperazione con numerose ONG hanno elaborato una definizione basata sulle loro esperienze concrete.

" Ogni azione che porti un pregiudizio implicante il reclutamento, il trasporto all’interno o all’esterno dei confini nazionali, lo scambio, la vendita, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di una persona ricorrendo all’inganno, alla coercizione (ivi compreso il ricorso alla forza o all’abuso di potere) o alla servitù per debiti al fine di indurre o mantenere questa persona, in cambio o meno di un pagamento, in servitù (domestica, sessuale o riproduttiva), in situazioni di lavoro forzato o in condizioni analoghe alla schiavitù, in una comunità diversa da quella di origine ".


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