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Schiavitù e tratta di
esseri umani: definizioni
Le definizioni
legali
La prima definizione internazionale della tratta
è stata adottata il 6 ottobre 2000 dal Comitato Speciale
delle Nazioni Unite, incaricato dell'elaborazione del Protocollo
aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità transnazionale
relativo alla tratta di esseri umani.
Larticolo 3 del Protocollo volto a prevenire,
reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne
e di bambini, enuncia la seguente definizione* :
" a) la tratta di persone designa il reclutamento,
il trasporto, il trasferimento, lalloggio o laccoglienza,
attraverso la minaccia o il ricorso alla forza o ad altre forme
di coercizione, attraverso il rapimento, la frode, linganno,
labuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità,
o attraverso lofferta o laccettazione di pagamenti
o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che esercita
unautorità su di unaltra ai fini di sfruttamento.
Lo sfruttamento comprende, al meno, lo sfruttamento della prostituzione
altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi
forzati, la schiavitù o le pratiche analoghe alla schiavitù,
la servitù o il prelievo di organi ;
b) il consenso della vittima della tratta di persone al tipo
di sfruttamento, di cui al comma a) del presente articolo, è
indifferente quando si ricorre ad uno dei mezzi enunciati (nella
definizione) ;
il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, lalloggio
o laccoglienza di un minore a fini di sfruttamento sono
considerati tratta di persone anche se non vi è ricorso
ad alcun mezzo enunciato al comma a) del presente articolo ;
c) il termine minore designa una persona al di sotto dei 18 anni. "
*traduzione non ufficiale
Prima dellelaborazione di questa Convenzione,
si sono sviluppate diverse definizioni della tratta di esseri umani.
La Convenzione internazionale del 25 settembre
1926 relativa allabolizione della schiavitù
definisce la schiavitù come " lo stato o condizione
di un individuo sul quale sono esercitati gli attributi del diritto
di proprietà o alcuni di questi " (articolo 1,
§ 1)
Questa stessa Convenzione, nella sottosezione 2
dellarticolo 1, definisce la tratta di schiavi come ogni atto
di cattura o di cessione di un individuo al fine di ridurlo in schiavitù ;
ogni atto di cessione attraverso la vendita o lo scambio di uno
schiavo acquisito al fine di venderlo o di scambiarlo, così
come ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi.
La Convenzione Europol del 1995 parla della
tratta di esseri umani come il fatto di sottomettere una persona
al potere reale e illegale di altre persone, ricorrendo a violenze
o minacce o abusando di un rapporto di autorità o di stratagemmi
in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione
altrui, a forme di sfruttamento e di violenze sessuali nei confronti
di minori o al commercio legato allabbandono di minori.
Altre definizioni
LOSCE
in " Trafficking in Human Beings : implications
for OSCE ", definisce la tratta come ogni azione,
ivi compresi il reclutamento, il rapimento, il trasporto, la vendita,
il trasferimento, lalloggio o laccoglienza di persone,
attraverso minacce o luso della forza, dellinganno,
della coercizione o della servitù per debiti, volta a ridurre
o detenere delle persone, pagate o no, in uno stato di servitù
involontaria, per un lavoro forzato o per sottometterla a dei creditori,
in una comunità diversa da quella di origine.
Per lOrganizzazione
Internazionale per le Migrazioni si ha un caso di tratta
di esseri umani quando :
Il GAATW
(Global Alliance Against Trafficking in Women), lInternational
Human Rights Law Group e la Foundation Against Trafficking in Women
(STV), in cooperazione con numerose ONG hanno elaborato una definizione
basata sulle loro esperienze concrete.
" Ogni azione che porti un pregiudizio
implicante il reclutamento, il trasporto allinterno o allesterno
dei confini nazionali, lo scambio, la vendita, il trasferimento,
lalloggio o laccoglienza di una persona ricorrendo allinganno,
alla coercizione (ivi compreso il ricorso alla forza o allabuso
di potere) o alla servitù per debiti al fine di indurre o
mantenere questa persona, in cambio o meno di un pagamento, in servitù
(domestica, sessuale o riproduttiva), in situazioni di lavoro forzato
o in condizioni analoghe alla schiavitù, in una comunità
diversa da quella di origine ".
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