Legislazioni di protezione delle vittime

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ITALIA

L’Italia è il solo paese europeo a considerare la tratta di persone come una forma contemporanea di schiavitù.

I principali strumenti legali usati per lottare contro la schiavitù e la tratta sono :

  • l’articolo 600 del Codice penale (riduzione in schiavitù)
  • la legge Merlin del 1958 sullo sfruttamento della prostituzione altrui
  • gli articoli 609 e 630 del Codice penale relativi al sequestro di persona (contestati come reati complementari)

Gli articoli da 600 a 602 del Codice penale condannano la riduzione in schiavitù (art. 600), la tratta e commercio di schiavi (art. 601), e l’alienazione e l’acquisto di schiavi (art. 602).

Articolo 600 del Codice penale italiano. Riduzione in schiavitų
Chiunque riduce una persona in schiavitų, o in una condizione analoga alla schiavitų, č punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Articolo 601 del Codice penale. Tratta e commercio di schiavi
Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitų č punito con la reclusione da cinque a venti anni.
Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione č punito con la reclusione da sei a venti anni.

Tuttavia, queste disposizioni sono incomplete, confuse e non definiscono nè la schiavitù nè la tratta. Solamente l’articolo 600 è stato applicato.

Il 14 settembre 2000, il Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Parlamento italiano ha elaborato un testo unificato (n° 5350) che raggruppa le modifiche dell’articolo 600 e l’introduzione di un articolo 602bis nel Codice penale.

L’articolo 600 previsto dal progetto di legge definisce la schiavitù come la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o di altro diritto reale, o vincolata alla destinazione di una cosa.

La servitù è definita come la condizione di soggezione di una persona costretta o indotta a rendere prestazioni sessuali o di altra natura.

Il progetto di legge definisce una nuova infrazione, la tratta di esseri umani, introducendo l'articolo 602 bis.

"Chiunque, mediante violenza, minaccia o inganno, costringe o induce una o pių persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla al lavoro forzato, o a sfruttamento di prestazioni sessuali, o comunque a una condizione di servitų, č punito con la reclusione da otto a venti anni ".

 

La tratta a fini di prostituzione è vietata dalla legge Merlin del 1958. Tuttavia, questa legge non è più in grado di fronteggiare i cambiamenti intervenuti nel mondo della prostituzione e un progetto di riforma è stato presentato il 28 maggio 1999 su iniziativa di alcuni deputati.

Questo progetto di legge prevede delle misure repressive della tratta e delle misure di prevenzione e di assistenza per le giovani donne che desiderano sottrarsi alla prostituzione coatta. Sono previste delle multe per i clienti, per sensibilizzarli e renderli coscienti del fatto che gran parte delle giovani donne che si prostituiscono non lo hanno scelto e sono vittime di schiavitù.

 

Le misure di protezione e di assistenza alle vittime della tratta sono previste dal Testo Unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto legislativo del 25 luglio 1998, n°286).

La protezione e la riabilitazione delle vittime sono al centro della problematica e non sono condizionate dalla collaborazione della vittima con le istituzioni giudiziarie.

L’articolo articolo 18 del Testo Unico disciplina infatti il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale per gli stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento, che si trovano in situazioni di pericolo per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione criminale.

Il regolamento di attuazione di questa legge (Decreto del Presidente della Repubblica n° 394) precisa le modalità della regolarizzazione.

La proposta per il rilascio del permesso di soggiorno è effettuata :

  • dal procuratore della Repubblica, nel caso in cui lo straniero abbia reso delle dichiarazioni nel corso di un procedimento penale ;

In questo secondo caso, spetta al questore di accertare l’esistenza di un reale pericolo per la vittima a causa dei suoi tentativi di sottrarsi ai condizionamenti dell’associazione criminale

Il permesso di soggiorno viene rilasciato a condizione che lo straniero partecipi ai programmi di assistenza ed integrazione sociale realizzato dalle associazioni accreditate o dai servizi sociali degli enti locali.

Le vittime che partecipano a questi programmi ottengono anche l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonchè l’iscrizione nelle liste di collocamento e l’autorizzazione a compiere delle attività lavorative.

Il permesso ha una validità di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Può anche essere rinnovato nel caso in cui la vittima abbia un contratto di lavoro o sia iscritta ad un regolare corso di studi.

Il regolamento di attuazione ha istituto la Commissione interministeriale per l’attuazione dell’articolo 18 del Testo unico. La Commissione è composta dai rappresentanti dei Ministri per le Pari Opportunità, per la Solidarietà Sociale, dell’Interno e di Grazia e Giustizia. La Commissione seleziona i programmi di protezione e di assistenza alle vittime da finanziare e ne controlla lo stato di attuazione e l’efficacia.

Nel 2000, il Governo italiano ha stanziato 8 milioni di euro per l’attuazione dell’articolo 18 del Testo unico.

Sono stati finanziati 49 progetti, ripartiti su 14 regioni. Questi progetti prevedono svariate attività : il lavoro di strada, il segretariato sociale, il lavoro in rete, l’integrazione sociale e l’accompagnamento, l’inserzione professionale, borse di studio…

‘E stato inoltre attivato a fine 2000 un numero verde nazionale (800 290 290) per rispondere alle domande di aiuto e di informazione.

 


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Teléphone: à venir - Fax. 01 55 35 36 56
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