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Legislazioni
di protezione delle vittime
ITALIA
LItalia è il solo
paese europeo a considerare la tratta di persone come una forma
contemporanea di schiavitù.
I principali strumenti legali
usati per lottare contro la schiavitù e la tratta sono :
- larticolo 600 del Codice penale
(riduzione in schiavitù)
- la legge Merlin del 1958 sullo sfruttamento
della prostituzione altrui
- gli articoli 609 e 630 del Codice
penale relativi al sequestro di persona (contestati come reati
complementari)
Gli articoli da 600 a 602 del
Codice penale condannano la riduzione in schiavitù (art.
600), la tratta e commercio di schiavi (art. 601), e lalienazione
e lacquisto di schiavi (art. 602).
Articolo 600
del Codice penale italiano. Riduzione in schiavitų
Chiunque riduce una persona in schiavitų, o in una condizione
analoga alla schiavitų, č punito con la reclusione da cinque a
quindici anni.
Articolo 601
del Codice penale. Tratta e commercio di schiavi
Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi
o di persone in condizione analoga alla schiavitų č punito con
la reclusione da cinque a venti anni.
Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli
anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione č punito con
la reclusione da sei a venti anni.
Tuttavia, queste disposizioni
sono incomplete, confuse e non definiscono nè la schiavitù
nè la tratta. Solamente larticolo 600 è stato
applicato.
Il 14 settembre 2000, il Comitato
ristretto della Commissione Giustizia del Parlamento italiano ha
elaborato un testo
unificato (n°
5350) che raggruppa le modifiche dellarticolo 600 e lintroduzione
di un articolo 602bis nel Codice penale.
Larticolo 600 previsto
dal progetto di legge definisce la schiavitù come la condizione
di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti
a quelli del diritto di proprietà o di altro diritto reale,
o vincolata alla destinazione di una cosa.
La servitù è definita
come la condizione di soggezione di una persona costretta o indotta
a rendere prestazioni sessuali o di altra natura.
Il progetto di legge definisce una nuova infrazione,
la tratta di esseri umani, introducendo l'articolo 602 bis.
"Chiunque, mediante violenza, minaccia o inganno, costringe
o induce una o pių persone a fare ingresso o a soggiornare o a
uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno
dello stesso, al fine di sottoporla al lavoro forzato, o a sfruttamento
di prestazioni sessuali, o comunque a una condizione di servitų,
č punito con la reclusione da otto a venti anni ".
La tratta a fini di prostituzione
è vietata dalla legge Merlin del 1958. Tuttavia, questa legge
non è più in grado di fronteggiare i cambiamenti intervenuti
nel mondo della prostituzione e un progetto di riforma è
stato presentato il 28 maggio 1999 su iniziativa di alcuni deputati.
Questo progetto di legge prevede
delle misure repressive della tratta e delle misure di prevenzione
e di assistenza per le giovani donne che desiderano sottrarsi alla
prostituzione coatta. Sono previste delle multe per i clienti, per
sensibilizzarli e renderli coscienti del fatto che gran parte delle
giovani donne che si prostituiscono non lo hanno scelto e sono vittime
di schiavitù.
Le misure di protezione e di
assistenza alle vittime della tratta sono previste dal Testo
Unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione
e norme sulla condizione dello straniero (Decreto legislativo del
25 luglio 1998, n°286).
La protezione e la riabilitazione
delle vittime sono al centro della problematica e non sono condizionate
dalla collaborazione della vittima con le istituzioni giudiziarie.
Larticolo articolo
18 del Testo Unico disciplina infatti il rilascio di uno
speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
per gli stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento, che
si trovano in situazioni di pericolo per effetto dei tentativi di
sottrarsi ai condizionamenti di unassociazione criminale.
Il regolamento di attuazione
di questa legge (Decreto del Presidente della Repubblica n°
394) precisa le modalità della regolarizzazione.
La proposta per il rilascio
del permesso di soggiorno è effettuata :
- dal procuratore della Repubblica,
nel caso in cui lo straniero abbia reso delle dichiarazioni nel
corso di un procedimento penale ;
In questo secondo caso, spetta
al questore di accertare lesistenza di un reale pericolo per
la vittima a causa dei suoi tentativi di sottrarsi ai condizionamenti
dellassociazione criminale
Il permesso di soggiorno viene
rilasciato a condizione che lo straniero partecipi ai programmi
di assistenza ed integrazione sociale realizzato dalle associazioni
accreditate o dai servizi sociali degli enti locali.
Le vittime che partecipano a
questi programmi ottengono anche laccesso ai servizi assistenziali
e allo studio, nonchè liscrizione nelle liste di collocamento
e lautorizzazione a compiere delle attività lavorative.
Il permesso ha una validità
di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior
periodo occorrente per motivi di giustizia. Può anche essere
rinnovato nel caso in cui la vittima abbia un contratto di lavoro
o sia iscritta ad un regolare corso di studi.
Il regolamento di attuazione
ha istituto la Commissione interministeriale per lattuazione
dellarticolo 18 del Testo unico. La Commissione è composta
dai rappresentanti dei Ministri per le Pari Opportunità,
per la Solidarietà Sociale, dellInterno e di Grazia
e Giustizia. La Commissione seleziona i programmi di protezione
e di assistenza alle vittime da finanziare e ne controlla lo stato
di attuazione e lefficacia.
Nel 2000, il Governo italiano
ha stanziato 8 milioni di euro per lattuazione dellarticolo
18 del Testo unico.
Sono stati finanziati 49 progetti,
ripartiti su 14 regioni. Questi progetti prevedono svariate attività :
il lavoro di strada, il segretariato sociale, il lavoro in rete,
lintegrazione sociale e laccompagnamento, linserzione
professionale, borse di studio
E stato inoltre attivato
a fine 2000 un numero verde nazionale (800 290 290) per rispondere
alle domande di aiuto e di informazione.
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